diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2745 del 05/09/1962 (Rv. 254070 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - CAPACITA DI LAVORO - DIFFERENZE - RILEVANZA DEI FATTORI SOGGETTIVI ED ECONOMICO-SOCIALI.*
Stato
decisa il 1962-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254070-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - CAPACITA DI LAVORO - DIFFERENZE - RILEVANZA DEI FATTORI SOGGETTIVI ED ECONOMICO-SOCIALI.*

Ai fini di accertare se sussiste o meno l'invalidita pensionabile, ai sensi dell'art 10 del RD 14 aprile 1939 n 636, occorre tener conto, non soltanto della incidenza delle infermita o minorazioni fisiche e psichiche del soggetto sulla sua capacita lavorativa (intesa come idoneita all'applicazione di lavoro produttivo), ma anche sopra tutto della capacita di guadagno, la quale comprende ed anche presuppone la capacita di lavoro ed esprime un concetto piu ampio, giacche sussiste ed assume diversa entita pure in funzione di altri fattori soggettivi (sesso, eta, condizioni ed attitudini del soggetto) nonche di fattori estrinseci, economico-sociali ed ambientali, che possono influire favorevolmente o negativamente sulla concreta possibilita che il minorato versi, in modo proficuo e continuativo, le sue residue energie lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini e al suo stato fisico e psichico. Pertanto, la diminuzione della capacita lavorativa non basta a far sorgere il diritto alla pensione se non concorre anche una diminuzione della capacita di guadagno che superi il limite previsto dal citato art 10 del RDL n 636 del 1939.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)