Sez. L, Sentenza n. 3694 del 14/04/1987 (Rv. 452631 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - CAPACITÀ DI LAVORO - DISTINZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - CAPACITÀ DI LAVORO - DISTINZIONE.*
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione d'Invalidità, occorre tener conto non solo della riduzione della capacità di lavoro, risultante da infermità o difetto fisico o mentale da valutarsi con criteri tecnici medico-legali, ma anche e soprattutto della riduzione della capacità di guadagno, la cui nozione, pur comprendendo e presupponendo la capacità di lavoro, esprime tuttavia un concetto più ampio, assumendo una maggiore e diversa entità in funzione di altri elementi e fattori, sia soggettivi (sesso, età, cognizioni ed attitudini personali) sia oggettivi ed estrinseci (condizioni economico-sociali ed ambientali), che possono comunque influire sulla concreta possibilità che lo assicurato utilizzi in modo proficuo e continuativo le sue residue energie lavorative. (V 728/74, mass n 368577; (V 2242/72, mass n 359553; (V 1372/70, mass n 347115; (V 2686/69, mass n 342356; (V 2745/62, mass n 254070).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)