Sez. 3, Sentenza n. 17221 del 29/07/2014 (Rv. 633341 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Omessa liquidazione delle spese giudiziali in dispositivo - Errore o omissione emendabile mediante la procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
La sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)