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Sez. 3, Sentenza n. 17221 del 29/07/2014 (Rv. 633341 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Omessa liquidazione delle spese giudiziali in dispositivo - Errore o omissione emendabile mediante la procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633341-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

La sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)