Sez. 1, Sentenza n. 9006 del 27/07/1992 (Rv. 478355 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere | Occupazione legittima - Interessi sulla indennità - Spettanza - Limiti - Occupazione espropriativa - Somma dovuta per il risarcimento del danno - Interessi sullo stessa - Spettanza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere
Con riguardo ad ipotesi di così detta occupazione espropriativa, l'espropriante è obbligato alla corresponsione di interessi sia sulla somma liquidata all'espropriato quale risarcimento del danno per la perdita del bene, inerendo tale prestazione accessoria all' ulteriore e diverso pregiudizio discendente dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del detto danno, sia diverso sulla somma - costituente debito di valuta - dovuta a titolo di indennità per occupazione legittima, senza che rilevi in contrario l'essere stata l'indennità stessa liquidata, in mancanza di prova di un diverso ammontare, attraverso il calcolo degli interessi sul controvalore del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)