Sez. 2, Sentenza n. 8094 del 29/11/2011 Ud. (dep. 02/03/2012) Rv. 252466 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Richiesta, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, di rimborsi aventi per oggetto spese personali inducendo in errore il funzionario preposto agli affari generali dell'ente - Integrazione del reato di cui all'art. 640, commi primo e secondo, n. 1 cod. pen.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI
Integra il reato di truffa ai danni dello Stato (art. 640, commi primo e secondo, n. 1 cod. pen.), la condotta di colui che in qualità di Presidente del Consiglio comunale richieda ed ottenga, inducendo in errore il funzionario responsabile del settore preposto agli affari generali dell'Ente, rimborsi non dovuti, in quanto concernenti spese di carattere strettamente personale, attraverso la manipolazione delle ricevute rilasciate dall'ente alberghiero; nè al riguardo rileva l'art. 84 del d.lgs.vo n. 267 del 2000, il quale - prevedendo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute da amministratori pubblici per trasferte imposte dalla funzione o dall'ufficio - indica con chiarezza che le sole spese rimborsabili sono quelle che abbiano un nesso con le finalità dell'Ente nonché con gli scopi della missione demandata al funzionario in trasferta (Nella specie i rimborsi richiesti ed ottenuti concernevano pranzi offerti per fini non istituzionali nonché spese per massaggi, acquisto di costumi da bagno, manicure ecc.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 1, Cod. Pen. art. 640 com. 1 n. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)