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Sez. L, Sentenza n. 6685 del 19/03/2009 (Rv. 608053 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - CONTRARI | Quietanza - - Divieto di prova testimoniale - Esclusione - Prova di ulteriori debiti - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608053-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - CONTRARI

Il divieto di prova testimoniale ex art. 2722 cod. civ. si riferisce al contratto e non ad un atto unilaterale, come la quietanza, mentre il divieto contenuto nell'art. 2726 cod. civ., riferito al "pagamento" , riguarda i patti aggiunti, contrari o posteriori, intesi a negare, in tutto o in parte, il debito estinto con il pagamento, ma non impedisce la prova di ulteriori debiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di quietanza di ricevimento di busta paga, aveva ritenuto che il lavoratore potesse fornire la prova dell'esistenza di ulteriori spettanze in suo favore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)