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Sez. 2, Sentenza n. 1389 del 23/01/2007 (Rv. 595730 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Quietanza - Simulazione assoluta - Prova testimoniale o per presunzioni - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595730-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE

In materia di simulazione, non è ammissibile la prova testimoniale, (così come quella per presunzioni, in virtù del richiamo, in tema di ammissibilità della prova per presunzioni, agli stessi limiti di ammissibilità della prova per testimoni dei contratti, contenuto nell'art. 2729 secondo comma cod. civ.) della simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta. Vi osta, infatti, l'art. 2726 cod. civ., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)