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Sez. 2, Sentenza n. 4453 del 24/04/1991 (Rv. 471816 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Apertura (per l') - Balconi e terrazze. | Destinazione permanente e normale dell'opera - Rilevanza.
Stato
decisa il 1991-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471816-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Apertura (per l') - Balconi e terrazze.

Anche ai fini della applicazione della distanza legale stabilita dall'art. 905 comma secondo cod. civ. per le vedute ed i prospetti esercitati da balconi o da altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, è necessario fare riferimento alla destinazione permanente e normale dell'opera mediante la quale si esercita la veduta, desumendola dalla natura oggettiva dell'opera stessa ed accertare inoltre se lo stato dei luoghi sia idoneo ad assicurare una normale "inspectio" e "prospectio" nel fondo del vicino mediante un comodo e non pericoloso affaccio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)