Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 12/05/2003 (Rv. 562925 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE | Terrazza - Parapetto - Necessità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE
Ai fini dell'applicazione della distanza legale stabilita dall'art. 905, comma secondo, cod. civ. è necessario che il terrazzo sia munito di parapetto che permetta di affacciarsi sull'altrui fondo per una normale "inspectio" e "prospectio" e senza pericolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)