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Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 12/05/2003 (Rv. 562925 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE | Terrazza - Parapetto - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562925-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE

Ai fini dell'applicazione della distanza legale stabilita dall'art. 905, comma secondo, cod. civ. è necessario che il terrazzo sia munito di parapetto che permetta di affacciarsi sull'altrui fondo per una normale "inspectio" e "prospectio" e senza pericolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)