Sez. L, Sentenza n. 6657 del 26/06/1999 (Rv. 528060 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Designazione del giudice competente da parte della Corte di cassazione - Limiti di efficacia derivanti da richieste delle parti - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza non consente di porre ulteriormente in discussione, eventualmente anche sotto profili diversi rispetto a quelli espressamente esaminati, le questioni di competenza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la sentenza resa in sede di regolamento di competenza, ancorché pronunciata sotto il profilo della riconducibilità della controversia in argomento tra quelle previste dall'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., potesse valere anche in riferimento al criterio di competenza tratto dall'art. 489, comma secondo, cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 489, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)