Sez. 1, Sentenza n. 5828 del 15/03/2026 (Rv. 678471-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Accordi di ristrutturazione - Reclamo ex art. 51 CCII - Legittimazione del creditore non opponente - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e ss. CCII, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII, avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione degli accordi, spetta solo ai soggetti che hanno assunto la qualità di "parti formali", per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche al soggetto che, non avendovi partecipato per non aver proposto opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, è comunque destinatario - a prescindere dalla correttezza del trattamento proposto - del cd. cram down fiscale o previdenziale di cui all'art. 63 CCII (nel regime vigente anteriormente all'art. 1-bis, del d.l. n. 69 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 103 del 2023), fatta salva la possibilità di dedurre un vizio procedurale, impeditivo di detta partecipazione.
CCII [ rnc : art = 0057 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0051 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0063 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0048 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII]
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)