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Sez. 1, Ordinanza n. 19981 del 17/07/2025 (Rv. 675242-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Giudizio di omologazione - Creditore dissenziente illegittimamente pretermesso - Reclamo - Legittimazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675242-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il creditore dissenziente - al quale non sia stato notificato il decreto di formale apertura del procedimento, a norma dell'art. 180, comma 1, l.fall. - è legittimato a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione, pur se pronunciato senza opposizioni e purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al precedente grado innanzi al tribunale.

Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)