Sez. 2, Sentenza n. 745 del 15/03/1966 (Rv. 321486 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE - DELIBERAZIONI - IN GENERE - VALIDITA - CONDOMINIO COSTITUITO DA DUE SOLI CONDOMINI - FORMAZIONE DELLA MAGGIORANZA - CRITERI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE - DELIBERAZIONI - IN GENERE - VALIDITA - CONDOMINIO COSTITUITO DA DUE SOLI CONDOMINI - FORMAZIONE DELLA MAGGIORANZA - CRITERI.*
L'art. 1136 cod.civ. - il quale richiede, per la regolare Costituzione dell'assemblea dei condomini e la validita delle delibere, maggioranze qualificate con riferimento al numero dei partecipanti al condominio ed in rapporto al valore dell'edificio condominiale- presuppone una pluralita di partecipanti al condominio superiore a due, e pertanto non e applicabile all'ipotesi di condominio costituito da due soli partecipanti, non essendo possibile, in questa ipotesi, la formazione di una maggioranza con riferimento al numero dei condomini ed essendo, di conseguenza, esclusa la possibilita per l'assemblea di costituirsi e deliberare validamente a maggioranza con i criteri stabiliti dalla norma predetta. Per il disposto dell'art. 1139 cod.civ., al condominio costituito da due partecipanti va applicata la disciplina prevista dagli artt. 1105 e 1106 cod.civ., relativa all'amministrazione della comunione in generale, di cui il condominio di edifici costituisce una specie. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1139, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1106, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)