Sez. 2, Sentenza n. 535 del 06/02/1978 (Rv. 389840 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE - RIDUZIONE A DUE SOLE UNITA DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI AL CONDOMINIO - ESTINZIONE DEL CONDOMINIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DELIBERAZIONI - NOMINA DELL'AMMINISTRATORE - POTERI DELL'AMMINISTRATORE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE - RIDUZIONE A DUE SOLE UNITA DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI AL CONDOMINIO - ESTINZIONE DEL CONDOMINIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DELIBERAZIONI - NOMINA DELL'AMMINISTRATORE - POTERI DELL'AMMINISTRATORE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
La riduzione a due sole unita del numero dei partecipanti al condominio di edificio non comporta il venir meno del condominio medesimo, ma determina soltanto l'inapplicabilita della disciplina dettata dall'art 1136 cod civ, in tema di Costituzione della assemblea e di validita delle relative delibere, la quale postula un numero di partecipanti superiore a due. In tale ipotesi, in forza della norma di rinvio contenuta nell'art 1139 cod civ, le deliberazioni del condominio, ivi comprese quelle attinenti alla nomina dell'amministratore, sono soggette alla regolamentazione prevista per l'amministrazione della comunione in generale dagli artt 1105 e 1106 cod civ e la legittimazione a riscuotere dai condomini i contributi per la manutenzione delle parti comuni e per l'Esercizio dei servizi condominiali spetta all'amministratore nominato con la maggioranza indicata nel combinato disposto dai citati artt 1105 e 1106. (V 1604/75, mass n 375192; (V 745/66, mass n 321486).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1106, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1139
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)