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Sez. 3, Sentenza n. 6251 del 22/12/2010 Ud. (dep. 21/02/2011) Rv. 249534 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Protrazione nel tempo della condotta fraudolenta - Reato eventualmente permanente - Momento di cessazione dell'antigiuridicità - Individuazione.
Stato
decisa il 2010-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249534-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO

Il delitto di turbata liberta dell'industria o del commercio, ove la condotta fraudolenta si protragga nel tempo, ha natura di reato eventualmente permanente, identificandosi il momento di cessazione dell'antigiuridicità con l'ultimo atto illecito. (Fattispecie in tema di prescrizione, nella quale la Corte ha precisato che, in assenza di indicazioni circa l'epoca di ultimazione della condotta illecita, è legittimo computare il termine di decorrenza della prescrizione dalla data della querela).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 513

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)