Sez. 3 - , Sentenza n. 29508 del 04/04/2019 Ud. (dep. 08/07/2019) Rv. 276359 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO | Natura di reato istantaneo eventualmente permanente - Conseguenze circa l'inizio del decorso del termine di prescrizione - Fattispecie.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO
Il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali previsto dall'art. 734 cod. pen ha natura di reato solo eventualmente permanente posto che, se pure può ammettersi una condotta che perduri fino alla cessazione dell'attività antigiuridica anche per fatto del terzo, ciò non è quando, invece, la condotta, esaurendosi, non è suscettibile di protrarsi nel tempo, sì che il momento consumativo coincide con l'ultimo della serie di atti che integrano la condotta che ha leso definitivamente l'interesse tutelato dalla norma, pur potendo continuare le conseguenze dannose. (Fattispecie relativa al naufragio della nave Costa Concordia in cui la Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dall'impatto della nave sugli scogli e dal conseguente naufragio, così integrandosi, in tal caso, un reato istantaneo insuscettibile di permanenza, in quanto la condotta si era integralmente esaurita e nulla poteva esigersi dall'imputato per far cessare la lesione del bene dopo l'impatto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)