diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3481 del 24/10/1969 (Rv. 343613 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - INDICAZIONE DEL RAPPORTO FONDAMENTALE SOTTOSTANTE - OMISSIONE O INSUFFICIENZA - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DI DETTO RAPPORTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343613-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - INDICAZIONE DEL RAPPORTO FONDAMENTALE SOTTOSTANTE - OMISSIONE O INSUFFICIENZA - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DI DETTO RAPPORTO - SUSSISTENZA.*

L'indicazione del rapporto fondamentale, sottostante alle promesse unilaterali, non e condizione essenziale dell'efficacia loro attribuita dall'art 1988 cod civ. pertanto, la mancata, o non sufficientemente determinata, indicazione del rapporto fondamentale non fa venir meno la presunzione di esistenza di questo in favore del destinatario della dichiarazione. (V 2412-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)