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Sez. 1, Sentenza n. 2560 del 28/06/1975 (Rv. 376497 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - INDICAZIONE DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - ONERE PROBATORIO DEL DICHIARANTE.*
Stato
decisa il 1975-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376497-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - INDICAZIONE DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - ONERE PROBATORIO DEL DICHIARANTE.*

L'indicazione del rapporto fondamentale, sottostante alle promesse unilaterali di pagamento ed alle ricognizioni di debito, non e condizione essenziale dell'efficacia loro attribuita dall'art 1988 cod civ. i detti Atti unilaterali rientrano bensi nella disciplina di quella norma ed acquistano l'efficacia loro attribuita da essa, anche quando contengano l'indicazione della causa, restando sempre a carico del dichiarante l'Onere di provare l'inesistenza della causa medesima. Ma, la mancata o la non sufficientemente determinata indicazione del rapporto fondamentale non fa venir meno la presunzione stabilita da detto articolo in favore del destinatario della dichiarazione, con la conseguenza che, anche nelle predette ipotesi, l'Onere di provare l'inesistenza, l'insufficienza o l'Estinzione del rapporto medesimo ricade sull'autore della dichiarazione stessa. (V 3481/69, mass n 343613; 3372/69, mass n 343448; 2492/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)