Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 08/11/2002 (Rv. 558323 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Declaratoria di fallimento di società di persone - Competenza territoriale - Riferimento alla sede dell'impresa - Necessità - Cessazione dell'attività - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
La competenza territoriale per la declaratoria di fallimento di una società di persone si determina sulla base della sede dell'impresa, anche in caso di cessazione dell'attività, mentre è privo di rilievo il luogo di residenza del socio, in quanto egli viene dichiarato fallito non quale imprenditore, ma in dipendenza della sua qualità di socio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)