Sez. 1, Sentenza n. 7601 del 17/07/1999 (Rv. 528718 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Sede legale della società - Presunzione di coincidenza con la sede effettiva - Limiti - Trasferimento della sede legale - Rilevanza - Condizioni - Trasferimento della sede in epoca successiva alla data di deposito dell'istanza di fallimento - Rilevanza ai fini dello spostamento della competenza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai fini della corretta individuazione del tribunale territorialmente competente a conoscere della domanda di fallimento di società commerciali, ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell'Ente opera, nel caso di trasferimento, con riferimento alla sede precedente e non a quella successiva, quando il trasferimento stesso sia temporalmente vicino a detta domanda e quindi compreso in epoca in cui debba considerarsi già manifestata o quanto meno imminente la crisi economica dell'impresa, atteso che in tale evenienza il mutamento del centro direttivo della stessa, in carenza dei presupposti naturali connessi all'evoluzione delle sue esigenze si presenta sospetto (se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza territoriale) quando difettino gli elementi dimostrativi della sua effettività.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)