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Sez. 5, Sentenza n. 18476 del 26/02/2016 Ud. (dep. 03/05/2016) Rv. 266549 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | Elemento soggettivo - Dolo specifico - Esclusione - Dolo generico - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266549-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI

Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa. (Fattispecie in cui l'imputato, nel corso di un controllo stradale, richiesto, tra l'altro, di riferire sull'esistenza di precedenti a suo carico, sebbene non obbligato a rispondere ma ammonito circa le conseguenze penali in caso di false dichiarazioni, aveva consapevolmente dichiarato non avere precedenti penali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)