Sez. 5, Sentenza n. 37571 del 08/07/2015 Ud. (dep. 16/09/2015) Rv. 264944 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | Interrogatorio delegato alla polizia giudiziaria - Falsa attestazione in ordine ai propri precedenti penali - Reato di cui all'art. 495 cod. pen. - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI
Integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la falsa attestazione dell'indagato alla polizia giudiziaria - delegata dal PM all'interrogatorio del predetto - in ordine ai propri precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, sebbene l'obbligo di rispondere del soggetto interrogato sia limitato, a norma dell'art. 64, comma primo, cod. proc. pen., alla dichiarazione delle generalità e degli altri dati strettamente finalizzati alla sua identificazione, con esclusione, pertanto, della dichiarazione relativa ai precedenti penali, prevista dall'art. 21 disp. att. cod. proc. pen., alla quale si può ben rifiutare di rispondere senza incorrere in responsabilità, tuttavia, qualora si risponda a tale domanda in modo contrario al vero, ricorrono gli estremi del reato di cui all'art. 495 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)