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Sez. 3, Sentenza n. 19229 del 20/08/2013 (Rv. 627752 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO | Presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi - Sussistenza - Prova contraria - Onere del rappresentante - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627752-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO

In tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 cod. civ. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, che è onere del rappresentante superare mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che egli assume nella fase prodromica del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)