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Sez. 1, Sentenza n. 27783 del 21/11/2008 (Rv. 605865 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO | Art. 1395 cod. civ. - Presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi - Sussistenza - Condizioni legali per il superamento della presunzione - Tassatività - Incompatibilità concreta degli interessi del rappresentante e del rappresentato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605865-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO

In tema di conclusione del contratto del rappresentante con se stesso, l'art. 1395 cod. civ. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l'autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, mentre resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante (nella fattispecie, relativa ad un contratto di fideiussione stipulato da un medesimo soggetto nella duplice veste di amministratore della società garante e della società garantita, la S. C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza della corte di appello la quale, invece di verificare la sussistenza di una delle predette condizioni, aveva escluso conflitto sulla base della mancata prova di un rapporto di incompatibilità concreta fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)