Sez. 1, Sentenza n. 841 del 13/05/1966 Ud. (dep. 08/08/1966) Rv. 102323 - 01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - LIBERTA: MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - DIRITTO DI CRITICA - LIMITI - CRITERI.*
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - LIBERTA: MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - DIRITTO DI CRITICA - LIMITI - CRITERI.*
Il diritto di critica, costituendo manifestazione del diritto di liberta di opinione garantito dall'art 21 della Costituzione, puo lecitamente essere esercitato anche nei confronti delle istituzioni costituzionali dello stato (nella specie: del governo), purche la critica medesima, non soltanto per il suo contenuto intrinseco ma anche per il modo in cui e esercitata, non travalichi il limite posto dalla tutela del prestigio delle menzionate istituzioni, sanzionata penalmente dall'art 290 cod pen; percio il delitto di vilipendio, oggetto di tale norma, e escluso quando si tratti di mere critiche o censure, ancorche vivaci, aspre o sconvenienti, non gia quando esse trasmodino in manifestazioni di offesa o di disprezzo, per l'uso di espressioni in se stesse volgari e contumeliose.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 290 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)