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Sez. 2, Sentenza n. 2576 del 16/07/1968 (Rv. 335045 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - GIUDICE DI APPELLO - DINIEGO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1968-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335045-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - GIUDICE DI APPELLO - DINIEGO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*

Il giudice di appello puo non dare ingresso alla richiesta di nuova consulenza tecnica, ove dalla relazione di consulenza di primo grado e da altri mezzi di prova ritenga di poter trarre il proprio convincimento per la risoluzione della controversia ne e tenuto a respingere espressamente la richiesta stessa, quando abbia fornito adeguata motivazione di tale convincimento. (V. 629-68, massima n. 331787 n.681-67, massima n. 326692).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)