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Sez. 1, Sentenza n. 2776 del 23/07/1969 (Rv. 342515 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - DINIEGO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342515-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - DINIEGO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*

Il giudice di appello non e tenuto ad ammettere una nuova consulenza tecnica qualora ritenga che dalla relazione della consulenza espletata in primo grado e dagli altri elementi di causa emergano elementi sufficienti di giudizio per la risoluzione della controversia. In tal caso non occorre neanche una confutazione espressa della nuova istanza, essendo all'uopo sufficiente quella che si desume implicitamente dalla valutazione degli elementi gia acquisiti al processo, ritenuti sufficienti per la decisione sul punto controverso. (V. 2576-68, massima n. 335045).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)