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Sez. 1, Sentenza n. 1601 del 15/03/1995 Cc. (dep. 04/07/1995) Rv. 202086 - 01

Impugnazioni - Rinuncia | Trasmessa mediante telescrivente - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202086-01

Impugnazioni - Rinuncia

È inammissibile la dichiarazione di rinuncia al gravame trasmessa per telescrivente e, quindi, senza il rispetto delle forme imposte dall'art. 589, comma terzo, cod. proc. pen., che mirano a garantire la provenienza dell'atto interessato. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca di misura coercitiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)