Sez. 6, Sentenza n. 2945 del 01/10/1996 Cc. (dep. 14/11/1996) Rv. 206357 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Istanze - Ricorsi - Impugnazioni - Presentazione - Spedizione - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie: ricusazione proposta a mezzo telefax.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
La nozione di "presentazione" di atti, istanze, ricorsi, impugnazioni, è concetto che ontologicamente rifiuta lo strumento della trasmissione a distanza; pertanto occorre che, qualora il legislatore ritenga mezzo idoneo di presentazione quello della cosiddetta spedizione, questa sia espressamente consentita e che siano altresì esattamente indicate la natura dello strumento all'uopo previsto e le precise modalità attuative (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso l'ammissibilità di un'istanza di ricusazione inoltrata a mezzo telefax).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)