Sez. L, Sentenza n. 3876 del 08/08/1978 (Rv. 393460 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE.*
Deve ritenersi stabile ogni rapporto di lavoro che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimita e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate, e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento. Il che, se per la generalita dei casi coincide oggi con l'ambito di operativita della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), puo anche realizzarsi ogni qual volta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensita. Questo principio si applica fin dal momento in cui il requisito della stabilita o non stabilita del rapporto e stato enunciato nella sentenza della Corte costituzionale n 63 del 1966. (V 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)