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Sez. 4, Sentenza n. 22241 del 26/02/2014 Ud. (dep. 29/05/2014) Rv. 259221 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Art. 186, comma secondo lett. b) e c) cod. strada - Obbligo di sottoposizione alle prove spirometriche - Compromissione del diritto di difesa - Questione di legittimità - Costituzionale - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259221-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

E irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma secondo lett. b) e c) cod. strada, in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui obbliga l'accusato di aver guidato un veicolo in stato di ebbrezza a sottoporsi alle prove spirometriche, così costringendo il medesimo ad auto incriminarsi, con grave compromissione del diritto di difesa, in quanto solo in presenza di rifiuto di sottoposizione all'esame spirometrico assume rilievo la dedotta eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)