Sez. 6, Sentenza n. 5991 del 09/03/1984 Ud. (dep. 23/06/1984) Rv. 164976 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - DIFFERENZE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - DIFFERENZE.*
In tema di criteri differenziali tra concussione e corruzione non rileva tanto la circostanza della contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio quanto la condotta del pubblico ufficiale il quale, nel caso di concussione, deve aver creato o insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliderne o viziarne la volontà, di guisa che sia costretto o indotto ad esaudire la illecita pretesa al fine di evitare nocumento. Pertanto, la illegittimità dell'atto che avrebbe dovuto compiere il pubblico ufficiale non vale a distinguere il reato di corruzione da quello di concussione. (V. Mass n 159675 e sez. Un. N. 2388 1982, imp. Dessè).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)