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Sez. 6, Sentenza n. 6100 del 04/05/1983 Ud. (dep. 29/06/1983) Rv. 159675 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159675-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI - NOZIONE.*

In tema del reato di concussione non può sostenersi che ogni volta in cui la promessa o la dazione di utilità da parte del privato sia in relazione ad un atto non dovuto o illegittimo, debba escludersi la situazione di soggezione, ed ipotizzarsi quindi il reato di corruzione. L'elemento della illegittimità dell'atto può essere sintomatico al fine di valutare se il P.U. E il privato trattavano su un piede di parità, ma occorre inoltre esaminare se, in concreto, la volontà del privato si sia, o meno, liberamente determinata. (Conf mass n 152883 ed ivi citate; (Conf mass n 157960; (Conf mass n 157961).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 318

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)