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Sez. 1, Sentenza n. 12358 del 06/11/1999 (Rv. 530946 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamenti ex secondo comma dell'art. 67 legge fall. - Presupposto di applicabilità della norma - Possibilità del creditore soddisfatto di sospendere o rifiutare la propria prestazione - Vendita con riserva di proprietà - Posizione del venditore riguardo alla ricezione delle rate di pagamento del prezzo - Assimilabilità a quella del legalmonopolista - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Ammissibilità della revocatoria ex art. 67 secondo comma legge fall..
Stato
decisa il 1999-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530946-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Ai fini dell'esercitabilità dell'azione revocatoria fallimentare di cui al secondo comma dell'art. 67 della legge fallimentare, la quale presuppone che il creditore soddisfatto abbia avuto la possibilità, conoscendo l'insolvenza del debitore, di sospendere o rifiutare l'esecuzione della propria prestazione, non è possibile accostare la situazione del venditore nella vendita con riserva di proprietà - nei cui confronti venga esercitata la revocatoria relativamente alle rate di prezzo della vendita - a quella del legalmonopolista, sia perché il sorgere del rapporto di vendita con riserva di proprietà è frutto di libera scelta e non di un obbligo legale a contrarre, sia perché la difficoltà di ipotizzare l'applicazione dell'art. 1461 cod. civ. a detto tipo di vendita si ricollega alla particolare struttura di tale contratto (nel quale la consegna della cosa avviene all'atto della conclusione(restando così possibile la sospensione dell'adempimento della propria prestazione da parte del venditore, nella ricorrenza di una situazione riconducibile all'art. 1461, solo prima della consegna), sia perché il venditore, di fronte al verificarsi di mutate condizioni dell'acquirente ed in particolare di fronte al rischio che i pagamenti del medesimo siano oggetto di possibili revoche a seguito di esercizio della revocatoria fallimentare od ordinaria, dispone di mezzi di tutela, rappresentati o dal rifiuto della prestazione, che, in presenza di detto rischio, ben può ritenersi assistito da motivo legittimo ai sensi dell'art. 1206 cod. civ., con conseguente esclusione di "mora accipiendi" a suo carico (senza che in contrario si possa addurre l'operatività dell'art. 1358 cod. civ.), o dalla possibilità di esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 1525 cod. civ. (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha ritenuto nella specie ammissibile la revocatoria contro il venditore con riserva di proprietà).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1525, Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1461, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)