Sez. 1, Sentenza n. 16381 del 24/07/2007 (Rv. 598523 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione all'azione revocatoria - Estensione ai lavoratori dipendenti - Impossibilità di rifiuto della controprestazione - Causa di esonero - Insussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare dei pagamenti ricevuti dal lavoratore dipendente a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte nei confronti del datore di lavoro, non può essere invocato, quale causa di esenzione, l'obbligo di effettuare la prestazione senza possibilità di sollevare l'eccezione di cui all'art.1461 cod. civ., (che prevede la facoltà di sospendere l'adempimento quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente). (Nella specie la S.C., in un caso anteriore alla vigenza del d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5, ha affermato anche per il lavoratore dipendente, al pari della generalità degli altri creditori, l'applicabilità dell'art. 1461 cod. civ., quale regola generale a presidio del nesso di sinallagmaticità dei contratti a prestazioni corrispettive e dunque la comune soggezione all'azione di cui all'art.67, comma secondo, legge fall.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1461
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)