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Sez. 5, Sentenza n. 11269 del 27/08/2001 (Rv. 549075 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza - Obbligo di indicazione del terzo giudice componente il collegio, oltre al presidente ed al relatore - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Deduzione in sede di impugnazione - Nullità insanabile della sentenza per vizio di costituzione del giudice.
Stato
decisa il 2001-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549075-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il principio, desumibile dalla disciplina del processo civile, secondo il quale la sentenza di un giudice collegiale è nulla allorquando la partecipazione del terzo giudice, oltre al presidente e al relatore, non sia desumibile in alcun modo dalla sentenza stessa e dal verbale di udienza, è applicabile anche al nuovo processo tributario, con la conseguenza che la impossibilità di individuare dal contenuto della sentenza della commissione tributaria e dal processo verbale di udienza il terzo componente del collegio giudicante, determina, ove ritualmente dedotta come motivo di impugnazione, la nullità insanabile della sentenza medesima per vizio di costituzione del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 545 art. 2 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 34, DPR 31/12/1992 num. 546 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)