Sez. 1, Sentenza n. 6972 del 21/06/1995 (Rv. 492960 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Tempestività del ricorso - Accertamento - Criteri.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ai sensi del primo comma dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, - il quale prescrive che il ricorso del contribuente sia proposto mediante diretta consegna dello stesso alla segreteria della commissione tributaria (di cui è rilasciata ricevuta) o sua spedizione alla medesima segreteria, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento - l'accertamento del giorno in cui il ricorso è stato proposto può avvenire in due soli modi: rilevandolo o dalla certificazione della sua ricezione da parte della segreteria della commissione tributaria oppure dal timbro postale con la data della sua spedizione, sempre che questa sia stata effettuata in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Se quest'ultimo procedimento non viene seguito, la tempestività del ricorso non può rilevarsi dalla data della sua spedizione - quand'anche il giorno di quest'ultima possa essere desunto da altro atto o fatto -, ma solamente dalla certificazione eseguita dalla segreteria della commissione tributaria circa la data di ricezione del ricorso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 30/11/1981 num. 739 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)