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Sez. 1, Sentenza n. 2679 del 09/10/1963 (Rv. 264137 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PER PARZIALE UTILIZZAZIONE DEI BENI ESPROPRIATI - PUBBLICAZIONE DA PARTE DELL'ESPROPRIANTE DELL'AVVISO CON LA INDICAZIONE DEI FONDI INUTILIZZATI - NORMA DI AZIONE - INOSSERVANZA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - INSUSSISTENZA - RIMEDI SPETTANTI ALL'ESPROPRIATO - RICORSO AL PREFETTO.*
Stato
decisa il 1963-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264137-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PER PARZIALE UTILIZZAZIONE DEI BENI ESPROPRIATI - PUBBLICAZIONE DA PARTE DELL'ESPROPRIANTE DELL'AVVISO CON LA INDICAZIONE DEI FONDI INUTILIZZATI - NORMA DI AZIONE - INOSSERVANZA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - INSUSSISTENZA - RIMEDI SPETTANTI ALL'ESPROPRIATO - RICORSO AL PREFETTO.*

Ai fini dell'Esercizio dell'Azione di retrocessione davanti al giudice ordinario, la pubblicazione da parte dell'espropriante dell'avviso indicante i beni che non servono piu all'esecuzione dell'opera pubblica, ha carattere alternativo rispetto al decreto del prefetto, la cui attivita sostitutiva l'interessato puo in ogni momento sollecitare in via di reclamo contro il comportamento, di rifiuto o di silenzio tenuto dall'espropriante. L'adempimento amministrativo suddetto e disposto, quindi, da una 'norma agendì che l'espropriante e tenuto ad osservare sul presupposto che sussistano le condizioni obiettive dell'inservibilita, ma la cui inosservanza non puo costituire base per una domanda di risarcimento del danno. (V 3349/58).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)