Sez. 3, Sentenza n. 983 del 01/02/1991 (Rv. 470740 - 01)
Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - In genere. | Posizioni del terzo e del debitore - Principio della legittimazione ristretta a far valere le irregolarità degli atti processuali - Applicabilità - Assegnazione al debitore esecutato di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 313 cod. proc. civ. - Eccezione opponibile al creditore istante da parte del terzo pignorato - Esclusione.
Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - In genere.
Nell'espropriazione presso terzi le posizioni di interesse processualmente protette del terzo e del debitore, per quanto interdipendenti, sono libere da qualsiasi vincolo di tipo litisconsortile che consenta la sostituzione processuale del primo al secondo nell'esercizio di facoltà che competono a quest'ultimo, trovando applicazione il principio della legittimazione ristretta a far valere le irregolarità degli atti processuali, che ha la sua espressione nell'art. 157, comma secondo, cod. proc. civ.. Conseguentemente l'assegnazione al debitore esecutato di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 313 cod. proc. civ. non può essere opposta al creditore istante dal terzo pignorato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)