Sez. 1, Sentenza n. 6291 del 25/06/1998 (Rv. 516738 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Procedimento di espropriazione presso terzi instaurato dal creditore prima dell'apertura del fallimento - Pagamento del terzo al creditore in forza di ordinanza di assegnazione (art. 553 cod.proc.civ.) - Posizione del terzo nel successivo giudizio revocatorio del pagamento (art. 67 legge fall.) - Di litisconsorte necessario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
A seguito della instaurazione di un procedura di espropriazione presso terzi da parte del creditore di un soggetto successivamente dichiarato fallito (ed a sua volta riconosciuto, dal giudice dell'esecuzione, legittimo creditore dell'espropriando), il terzo autore del pagamento - effettuato in attuazione del provvedimento di assegnazione emanato, ex art. 553 cod. proc. civ., dal giudice dell'esecuzione - non assume la veste di litisconsorte necessario nel successivo giudizio instauratosi, a seguito del fallimento del suo originario creditore, per la dichiarazione di inefficacia del pagamento stesso, ex art. 67 legge fall., in conseguenza della sua posizione di "extraneus" tanto rispetto al conflitto tra il suo originario creditore avente titolo all'adempimento e la massa dei creditori di questi, destinati a conseguire il soddisfacimento delle proprie pretese nell'ambito e nei limiti della distribuzione concorsuale, quanto rispetto al conflitto tra il creditore del fallito destinatario del provvedimento di assegnazione (e del relativo pagamento) e la curatela del fallimento che, di quel pagamento, abbia richiesto la revoca per violazione del principio della "par condicio" in seno alla procedura concorsuale. (Nella specie, il fallimento di una società aveva chiesto la revoca del pagamento ottenuto, a seguito di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., da un istituto bancario creditore del fallito per effetto di una procedura di espropriazione presso terzi instaurata nei confronti di altro istituto di credito. La S.C., nel confermare la declaratoria di revoca del pagamento ex art. 67, secondo comma, legge fall., ha ancora evidenziato la irrilevanza, ai fini della necessità del litisconsorzio, della circostanza secondo cui la banca espropriata in qualità di terzo si trovasse nella condizione di depositaria irregolare delle somme versate dal fallito, con conseguente acquisto della proprietà del denaro al momento del versamento ed obbligo di restituzione del solo equivalente pecuniario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1782, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)