Sez. 3, Sentenza n. 1975 del 24/08/1965 (Rv. 313758 - 01)
NOTAIO - PROTESTO - CAMBIALI - REPERTORIO - INDICE ALFABETICO - NOMI DELLE PARTI.*
NOTAIO - PROTESTO - CAMBIALI - REPERTORIO - INDICE ALFABETICO - NOMI DELLE PARTI.*
Il protesto cambiario e un atto pubblico e solenne diretto a far fede legale di determinate dichiarazioni di volonta e comportamento inerenti alla presentazione di un titolo cambiario per l'accettazione ed il pagamento. Di tale atto debbono esser considerate parti i soggetti che vi hanno interesse diretto, quali il richiedente e le persone cui e richiesto il pagamento o l'accettazione del titolo stesso. Conseguentemente il nome ed il cognome di tali soggetti, a norma dell'art.62 legge sul notariato, devono esser nominati nell'indice alfabetico del repertorio notarile ed il notaio che non adempia tale Obbligo incorre nella contravvenzione di cui all'art.137 della stessa legge. (Conf. 1788/58).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1975 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)