Sez. 3, Sentenza n. 1372 del 06/02/1995 (Rv. 490309 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Annotazione di atti su registro sfornito della prescritta vidimazione - Violazione di cui agli artt. 62, 64 e 138 legge n. 89 del 1913- Sussistenza.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE
Il notaio il quale annoti atti (nella specie protesti cambiari) su un registro sfornito della prescritta vidimazione (nella specie intervenuta successivamente) incorre nella contravvenzione di cui agli artt. 62, 64 e 138 della legge notarile (legge 16 febbraio 1913 n. 89), per mancata annotazione di atti sul repertorio a norma del cit. art. 62 (e non in quella di irregolare tenuta del repertorio), dato che può essere qualificato come repertorio, ai sensi della legge notarile, solo il registro che, come previsto dall'art. 64, prima di essere posto in uso sia stato numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile competente.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 62, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 64, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)