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Sez. L, Sentenza n. 882 del 01/02/1988 (Rv. 457266 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - CONSUMAZIONE DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457266-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - CONSUMAZIONE DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*

Il diritto d'impugnazione in Cassazione non si consuma finché non interviene una pronuncia d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso e può essere, in conseguenza, proposto nuovo ricorso, in sostituzione di quello viziato, sempre che siano osservati i requisiti di legge e non siano decorsi i termini per impugnare. Per contro, la rituale introduzione del ricorso preclude al ricorrente di denunciare altri vizi o ripetere le stesse censure con un nuovo ricorso, anche se il termine per l'impugnazione non è ancora scaduto. (Conf 3727/86, mass n 446607).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)