Sez. 2, Sentenza n. 2128 del 05/05/1989 (Rv. 462702 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - PROPOSIZIONE IRRITUALE - PROPOSIZIONE DI NUOVO RICORSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - PROPOSIZIONE IRRITUALE - PROPOSIZIONE DI NUOVO RICORSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il diritto di impugnazione per Cassazione non si consuma, quando, proposto un ricorso irrituale, non siano esauriti i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., e non sia stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità. Entro i suddetti termini è pertanto proponibile un nuovo ricorso, il quale, non essendo previsti specifici limiti di contenuto, può essere basato su motivi in tutto o in parte diversi da quelli del ricorso irrituale. (Conf 882/88, mass n 457266; (Conf 4876/87, mass n 453497; (Conf 3549/81, mass n 414155).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)