diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 16837 del 25/05/2022 (Rv. 664874 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - TERZI GARANTI | Cessione di credito in garanzia di altra obbligazione - Debitore ceduto - Rapporti tra cedente e cessionario - Estraneità - Fondamento - Surrogazione ex art. 1204 c.c. - Configurabilità - Esclusione. OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - In genere.
Stato
decisa il 2022-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664874-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - TERZI GARANTI

In ipotesi di cessione di credito a scopo di garanzia di altra obbligazione (nella specie, un finanziamento o anticipazione da parte di una banca) il debitore ceduto - che può opporre al cessionario le eventuali eccezioni rifluenti sul pregresso rapporto con il cedente - rimane de tutto estraneo al distinto rapporto obbligatorio fra cedente e cessionario, a garanzia del quale è stata conclusa la cessione, non essendovi accessorietà tra i due rapporti, ma solamente un collegamento negoziale tra l'obbligazione garantita ed il credito ceduto a scopo di garanzia; ne consegue che il debitore ceduto non è terzo che abbia prestato garanzia ex art. 1204 c.c., ma piuttosto è "solvens" estraneo al negozio.

Cod. Civ. art. 1204, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)