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Sez. 6, Sentenza n. 4089 del 26/01/1984 Ud. (dep. 08/05/1984) Rv. 164025 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - FORMALE DENUNCIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164025-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - FORMALE DENUNCIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non occorre la presentazione di una formale denunzia, essendo sufficiente riferire circostanze idonee ad indicare taluno quale colpevole di un fatto - reato che non ha commesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)