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Sez. 1, Sentenza n. 8894 del 29/03/1985 Ud. (dep. 11/10/1985) Rv. 170658 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - COLLEZIONE DI ARMI - OBBLIGO DELLA DENUNCIA - ECCEDENZA DELLE ARMI DETENUTE RISPETTO AL NUMERO CONSENTITO - OMESSO RILIEVO DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE - ERRONEO CONVINCIMENTO CIRCA LA CONFIGURABILITÀ DI AUTORIZZAZIONE IMPLICITA PER COLLEZIONE - SCUSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170658-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - COLLEZIONE DI ARMI - OBBLIGO DELLA DENUNCIA - ECCEDENZA DELLE ARMI DETENUTE RISPETTO AL NUMERO CONSENTITO - OMESSO RILIEVO DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE - ERRONEO CONVINCIMENTO CIRCA LA CONFIGURABILITÀ DI AUTORIZZAZIONE IMPLICITA PER COLLEZIONE - SCUSABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di detenzione di armi, l'erroneo convincimento che l'omesso rilievo circa l'eccedenza delle armi rispetto al numero consentito, da parte del pubblico ufficiale abilitato a ricevere la denuncia, configuri una implicita autorizzazione a scopo di collezione, non può essere dal soggetto agente allegato a propria giustificazione. Infatti, l'errore viene a cadere su norma integrante il precetto penale con una Forma di rinvio recettizio alla disciplina amministrativa sulle armi e, pertanto, si risolve ai sensi dell'art. 5 cod. pen. in una inescusabile ignoranza della legge penale. (V mass n 161308; (V mass n 160657; (V mass n 150480).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 10 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)