Sez. 6, Sentenza n. 9725 del 21/02/2013 Ud. (dep. 28/02/2013) Rv. 254591 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Consulente del lavoro - Soggetto privo del titolo abilitativo né iscritto all'albo professionale - Reato - Qualità di socio di una società partecipata da un'associazione di categoria - Configurabilità - Irrilevanza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
Integra il reato di esercizio abusivo della professione l'attività di colui che curi la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (nella specie, occupandosi in particolare della compilazione della busta paga per conto di numerose aziende) in mancanza del titolo di consulente del lavoro e dell'iscrizione al relativo albo professionale, a nulla rilevando la sua qualità di socio di una società partecipata da un'associazione di categoria, che può eccezionalmente provvedere a tali compiti solo mediante suoi dipendenti, a norma dell'art. 1, comma quarto, legge 2 novembre 1979, n. 12 senza possibilità di delega a terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge 02/11/1979 num. 12 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)