Sez. 3, Sentenza n. 3088 del 03/10/1968 (Rv. 335974 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'art. 91 cod.proc.civ., nel collegare l'Onere delle spese giudiziali, alla soccombenza impedisce che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa ma, al di fuori di questa ipotesi, la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, che e libero tanto di compensarle in tutto o in parte quanto di condannare alla totalita delle spese la parte anche solo parzialmente soccombente. Conforme alle sentenze n. 1806-68, massima n. 333722 n. 450-68, massima n. 331475 n. 349-67, massima n. 326226.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)