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Sez. 3, Sentenza n. 3088 del 03/10/1968 (Rv. 335974 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335974-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

L'art. 91 cod.proc.civ., nel collegare l'Onere delle spese giudiziali, alla soccombenza impedisce che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa ma, al di fuori di questa ipotesi, la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, che e libero tanto di compensarle in tutto o in parte quanto di condannare alla totalita delle spese la parte anche solo parzialmente soccombente. Conforme alle sentenze n. 1806-68, massima n. 333722 n. 450-68, massima n. 331475 n. 349-67, massima n. 326226.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)