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Sez. 2, Sentenza n. 349 del 11/02/1967 (Rv. 326226 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - LIMITI DEL POTERE DEL GIUDICE - COMPENSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326226-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - LIMITI DEL POTERE DEL GIUDICE - COMPENSAZIONE.*

L'art 91 cod proc civ, nel collegare l'Onere delle spese giudiziali, alla soccombenza impedisce che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa ma al di fuori di questa ipotesi, la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, che e libero tanto di compensarle in tutto o in parte quanto di condannare alla totalita delle spese la parte anche solo parzialmente soccombente. (Conf 325459; 324932; 323067).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)